Codice Deontologico ASPA

Il Codice Deontologico definisce i principi etici e i comportamenti ai quali ogni socio ASPA si impegna ad attenersi nello svolgimento della propria attività scientifica, accademica e professionale. È uno strumento di riferimento condiviso dall’intera comunità associativa, che riconosce nella correttezza metodologica, nell’integrità della ricerca e nel rispetto reciproco i fondamenti di una scienza responsabile e credibile.

Codice Deontologico

Art. 1 – Campo di applicazione
Questo codice deontologico si applica ai Soci ordinari, Onorari, Aggregati e Corrispondenti dell’ASPA, Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (Animal Science and Production Association).

L’ASPA è una Associazione Scientifica senza fini di lucro con lo scopo di favorire il progresso delle scienze e delle tecnologie che interessano gli animali in produzione zootecnica, la fauna ittica, gli animali da compagnia e da sport, gli animali da lavoro e la fauna selvatica e, inoltre, i fattori ambientali, paesaggistici, etologici, economici, il benessere degli animali, la qualità, la sicurezza e l’utilizzazione dei prodotti di origine animale.

Art. 2 – Doveri dei Soci verso l’ASPA
L’affiliazione all’ASPA è volontaria ed è regolata dallo Statuto dell’Associazione, nella versione in vigore al momento della presentazione della domanda di iscrizione da parte del candidato. Con la domanda il candidato deve anche dichiarare di conoscere, accettare e rispettare il presente Codice Deontologico.

I Soci ASPA possono chiedere in qualsiasi momento e senza necessaria motivazione la decadenza volontaria dallo stato di Socio.

I Soci, eccetto gli Onorari, sono tenuti a corrispondere diligentemente la quota sociale entro la fine di ciascun anno solare. In caso di morosità, trascorso un anno dal mancato pagamento, il Socio viene dichiarato decaduto. I Soci decaduti possono chiedere la reiscrizione all’Associazione entro i 3 anni consecutivi a quello della loro cancellazione. Trascorso tale limite essi perdono tale diritto e possono richiedere una nuova iscrizione con la modalità di cui al primo comma, sempre previo pagamento delle quote arretrate del triennio di morosità che ne ha causato la decadenza.

I Soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e alla partecipazione attiva alla vita dell’Associazione.

Art. 3 – La comunità scientifica di riferimento
I Soci ASPA devono impegnarsi a condurre la propria attività di ricerca nel rispetto dei principi dell’integrità morale e della onorabilità della comunità scientifica a cui appartengono.

Per i Soci l’ASPA rappresenta la comunità scientifica di riferimento. Ciascun Socio, pur nella differenza di esperienza curriculare e nel rango sociale ricoperto in seno all’Associazione, è un “Pari” (Peer) per quanto attiene l’osservanza delle pratiche di questo Codice e le relative responsabilità.

I Soci ASPA, nell’esercizio delle attività professionali di Scienziati Animali (Animal Scientist), sono definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori, nel seguente modo: «Professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati».

I Soci interessati direttamente o indirettamente alle procedure di questo Codice sono tenuti alla riservatezza delle informazioni. Tutta la documentazione relativa ad una procedura di infrazione alle norme di condotta contenute in questo Codice è sottratta alla divulgazione ed è accessibile solo ai diretti interessati o all’autorità giudiziaria.

Tutti i Soci sono informati da parte del Consiglio Direttivo, titolare della procedura di rispetto di questo Codice, dell’apertura e della chiusura di una procedura di infrazione. La conoscenza delle risultanze finali della procedura può essere divulgata ai Soci soltanto nei limiti di quanto disposto dall’articolo successivo.

Art. 4 – Il procedimento di infrazione
Il Socio che venga a conoscenza di un atto contrario al deontologia contemplata in questo Codice, deve informarne il Consiglio Direttivo fornendo tutti gli elementi atti a sostenere l’accusa formulata. A richiesta dell’attore, la segnalazione potrà essere coperta da anonimato.

Sono altresì prese in considerazione segnalazioni di violazione delle norme deontologiche provenienti da privati cittadini, magistratura, istituzioni pubbliche, imprese o società, nonché notizie di pubblico dominio quali quelle diffuse dai media, sempre che sia possibile risalire alla fonte di chi ha pubblicato e circostanziato l’accusa. Non sono prese in considerazione segnalazioni anonime o provenienti da media che non forniscano le generalità della fonte informativa.

Sono infine avviati obbligatoriamente procedimenti di cui al presente articolo in caso di notificazione da parte dell’istituzione di appartenenza (Università, Istituzioni di ricerca pubbliche o private) di infrazione da parte di un Socio al codice deontologico interno.

Il Consiglio Direttivo, verificata la fondatezza dell’accusa di violazione di una o più norme deontologiche del presente Codice, avvia il procedimento disciplinare con la nomina di una Commissione composta da tre soci, di cui almeno uno appartenente al Consiglio Direttivo con la funzione di Presidente, inviando contemporaneamente una comunicazione al Socio o Soci sottoposti alla procedura. La procedura ha carattere privato e nessun documento prodotto può essere reso pubblico o diffuso eccetto quanto previsto al comma 4 dell’art. 3.

Il Presidente ASPA, nella nota di investitura, Assegna alla commissione un tempo massimo di 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 60 giorni una sola volta, per istruire la procedura attraverso l’analisi della documentazione disponibile, di ulteriore documentazione acquisita e delle testimonianze necessarie, compresa la memoria difensiva, se prodotta, del o dei Soci sottoposti alla procedura.

Per ciascuna seduta della Commissione è redatto verbale, con allegati atti e documenti prodotti nel corso della stessa. Al termine dei lavori la Commissione riassume nel verbale finale gli esiti della procedura e propone al Consiglio Direttivo l’eventuale sanzione da comminare al Socio o Soci interessati.

In caso di proposta di irrogazione di sanzione, questa può essere di quattro livelli:
1) ammonizione orale, in caso di mancanza lieve;
2) ammonizione scritta, in caso di mancanza di media gravità;
3) ammonizione scritta con periodo di sospensione da 1 a 6 mesi dalla carica di Socio, in caso di mancanza grave;
4) espulsione, in caso di mancanza molto grave.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la proposta della Commissione e udita la relazione del Presidente della stessa, proscioglie il Socio ovvero commina la sanzione proposta oppure, motivandola, una differente. La sanzione massima dell’espulsione deve essere assunta all’unanimità del Consiglio. In caso contrario è comminata l’ammonizione scritta e la sospensione massima di 6 mesi. Sempre con votazione unanime, il Consiglio Direttivo decide di informare o meno i Soci dell’esito della procedura. In ogni caso i Soci devono essere avvisati della conclusione della stessa, rimandando alla prima assemblea dell’Associazione un sommario resoconto di quanto deliberato.

Il Presidente informa immediatamente il Socio o i Soci interessati dell’esito del procedimento e provvede nel tempo massimo di 90 giorni a rendere esecutiva l’irrogazione della sanzione.

I documenti dell’intero procedimento sono chiusi in doppia busta sigillata e firmata da tutti componenti del Consiglio Direttivo e sono custoditi per almeno 10 anni nell’archivio dell’ASPA sottratti alla consultazione.

Art. 5 – Le violazioni al Codice deontologico
Costituiscono gravi violazioni al Codice Deontologico:
1. La falsificazione e la manipolazione volontaria dei dati scientifici;
2. Il plagio dei lavori scientifici e il furto della proprietà intellettuale di brevetti, copyright o di progetti o lavori sottoposti a referaggio;
3. L’esclusione volontaria di uno o più autori dalla firma di un lavoro scientifico;
4. Il non rispetto delle norme sul benessere degli animali sottoposti ad esperimento;
5. L’uso di sostanze illecite nella pratica scientifica;
6. Il sabotaggio o la manipolazione delle apparecchiature scientifiche;
7. Il non rispetto di genere, etnia, appartenenza politica o religiosa di colleghi, collaboratori o allievi;
8. Le molestie sessuali;
9. Il non rispetto delle leggi e norme sulla sperimentazione animale e umana;
10. Il non rispetto di norme e di procedure di sicurezza in laboratorio e stabulario, soprattutto se pone a rischio l’incolumità di collaboratori e allievi.

Costituiscono importanti violazioni del Codice Deontologico:
1. Il Conflitto di Interesse generato da finanziamenti o premialità ricollegabili all’attività scientifica;
2. I pregiudizi religiosi o filosofici all’espressione di ipotesi sperimentali;
3. L’inclusione nel lavoro di nomi di ricercatori che non vi hanno preso parte;
4. Il ritardo ingiustificato nella consegna della revisione di un lavoro scientifico o referaggi artatamente distruttivi;
5. La inacuratezza nella conduzione degli animali in esperimento;
6. Il prestare la propria immagine scientifica a campagne mediatiche basate su pregiudizi o su posizioni ideologiche palesemente in contrasto con le finalità dell’ASPA.

Costituiscono lievi violazioni del Codice Deontologico:
1. Il “salami publishing”, cioè la riduzione di una sperimentazione in unità minime singolarmente pubblicabili;
2. La mancata rendicontazione di sovvenzioni pubbliche alla ricerca;
3. La mancata riservatezza nelle procedure di referaggio o in quelle del presente Codice;

La mancata volontaria citazione di lavori che hanno fornito contributi importanti allo studio sottoposto alla pubblicazione.

Art. 6 – Norme attuative e finali
Questo Codice è approvato dall’Assemblea dell’ASPA in seduta ordinaria ed è immediatamente applicabile a tutti i Soci ASPA.

Le modifiche al Codice sono proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci e approvate alla prima Assemblea ASPA successiva alla proposta

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